Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2214 sexies
2417 / 2542Costituzione del Corpo unico della Sanità militare e transito del personale
In vigore dal 28 mag 2026
1. Alla data del 1° gennaio 2027, è costituito il Corpo unico della Sanità militare.
2. Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del Corpo unico della Sanità militare:
a) gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al completamento del relativo corso formativo;
b) gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, nonché al comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall';
c) gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza;
d) i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanità del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla specialità sanità della categoria supporto del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli della Sanità militare;
e) i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanità dell'Esercito italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare transitano nei rispettivi ruoli della Sanità militare.
3. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unità organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della Sanità militare ai sensi dell'.
4. La comunicazione agli interessati del provvedimento di transito nel Corpo unico della Sanità militare avviene mediante pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2214-sexies