Art. 2214 decies · Rideterminazione dell'anzianità assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare
Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2214 decies

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Rideterminazione dell'anzianità assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. All'atto del transito di cui all', i gradi e le anzianità assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono così rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice: a) per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta, nel grado, pari a un anno; b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta, nel grado, pari a due anni; c) per i maggiori con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni. 2. Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1: a) per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento è da ritenersi effettuato ad anzianità, secondo le modalità di cui all', e non sono richiesti i requisiti di cui all'; b) si computano: 1) le detrazioni di anzianità adottate ai sensi degli ; 2) i giudizi di non idoneità espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'; 3) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare sulla base dell'anzianità di grado rideterminata. A parità di anzianità di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è determinato dall'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni

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