Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2212 undecies
2374 / 2493Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:
a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli ;
b) ai sensi all', i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-undecies