Art. 2212 terdecies · Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento
Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2212 terdecies

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Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento

In vigore dal 17 nov 2018
1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 è istituito il ruolo straordinario a esaurimento. 2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di capitano. 3. Fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise equamente per ogni annualità, secondo modalità stabilite dall'decies. 4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'. 5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-terdecies