Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2212 sexdecies
Abrogato2379 / 2493Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017 al 19 feb 2020
decies
(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri).
1. Agli ufficiali immessi nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri in applicazione dell', comma 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiché già iscritti nel ruolo tecnico, ai sensi dell', primo comma del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso, alla data del transito nel disciolto ruolo tecnico dell'Arma, del titolo di studio previsto per il reclutamento degli ufficiali di cui all', comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è rideterminata l'anzianità di grado assoluta e relativa, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro III allegata al codice, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo.
2. Il personale di cui al comma 1, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, è iscritto in ruolo dopo i parigrado con uguale anzianità assoluta, secondo l'ordine di anzianità relativa pregressa.
3. Le rideterminazioni di cui al comma 1 danno titolo all'inclusione in aliquota per l'avanzamento a scelta, negli anni antecedenti l'applicazione del presente articolo.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, che hanno effettivamente maturato il diritto all'inclusione in aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta, si applicano le disposizioni di cui all', commi 1, 2, e 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-sexdecies