Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2212 duodecies
2375 / 2493Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 17 nov 2018
1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianità relativa posseduta.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:
a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli ;
b) ai sensi all', i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianità di grado è rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta pari a due annie cinque mesi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-duodecies