Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2210 bis
2371 / 2493Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento.
2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di colonnello.
3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:
a) per il grado di colonnello: 61 anni;
b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2210-bis