Art. 2210 bis · Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2210 bis

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Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento. 2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di colonnello. 3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti: a) per il grado di colonnello: 61 anni; b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2210-bis