Art. 22 bis · Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia
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Art. 22 bis

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Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia

In vigore dal 10 mag 2026
1. Nei casi di cui all', secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall' della legge 19 maggio 1967, n. 378.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-22-bis