Art. 2197 ter.2 · Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanità militare
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Art. 2197 ter.2

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Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per specifiche esigenze della Sanità militare, nei limiti delle dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanità militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanità militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di concorso; b) età non superiore a cinquantadue anni; c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna; d) non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente. 2. Il numero dei posti a concorso, in applicazione del comma 1, non può superare il 20 per cento dell'entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell', comma 1, lettera b). 3. Il numero dei posti riservati di cui all', comma 5, lettere a) e b) è ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. 4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico della Sanità militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, è autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti di cui all', comma 1, lettera b). 5. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto indispensabile dal Corpo unico della Sanità militare, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni

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