Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2197 ter
2320 / 2493Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli
In vigore dal 20 feb 2020
1. In deroga a quanto previsto dall', per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli , comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.
4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:
a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze:
1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;
2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018;
b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo;
c) ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2197-ter