Art. 2197 sexies.1 · Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento
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Art. 2197 sexies.1

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Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento

In vigore dal 12 mag 2026
1. Fino all'anno 2030, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con il grado di sergente. Ai predetti concorsi partecipano i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) età non superiore a trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso. 2. I concorsi di cui al comma 1 possono essere banditi nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle dotazioni previste dall'. 3. Il numero massimo dei posti banditi per i concorsi di cui al comma 1 è stabilito in misura non superiore al 5 per cento delle vacanze organiche di cui al comma 2. 4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto di cui all', comma 3. 5. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1: a) è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi, nonché un tirocinio complementare; b) durante la frequenza dei corsi di cui alla lettera a) assume la qualità di allievo e lo stato giuridico di volontario in ferma iniziale. 6. Le modalità di svolgimento e la durata dei corsi e dei tirocini di cui al comma 5, lettera a), sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o autorità dagli stessi delegata. 7. L'anzianità relativa del personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è determinata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione e di specializzazione. 8. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è iscritto in ruolo con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo dei sergenti proveniente dai concorsi di cui agli , nell'anno di riferimento. 9. I candidati che non superano i corsi di cui al comma 5, lettera a), sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. Il periodo di durata dei corsi non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
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