Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2197 quinquies
2324 / 2493Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori
In vigore dal 20 feb 2020
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all', comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2197-quinquies