Art. 2195 bis · Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico
Libro NONOTitolo IICapo IISez. III

Art. 2195 bis

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Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

In vigore dal 9 feb 2013
Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico) 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all' del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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