Art. 2184 · Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili
Libro NONOTitolo ICapo IISez. V

Art. 2184

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Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione II, ivi comprese le norme sull'indennizzo integrativo, è concesso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile ed è esteso ai dipendenti civili dello Stato, alle condizioni di cui al comma 4 dell'. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico: a) dirigenza: 1) euro 7.746,85 al coniuge superstite, anche se separato, purchè senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti, ovvero ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite; 2) euro 1.936,71 ai genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli, ovvero ai fratelli e alle sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori; b) area terza: 1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); c) area seconda: 1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); d) area prima: 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato: 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a). 3. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ ed alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A: a) dirigenza: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria; b) area terza: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria; c) area seconda: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria; d) area prima: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria; e) personale non dirigente con contratti a tempo determinato: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2184