Art. 2177 · Ambito soggettivo
Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. V

Art. 2177

2298 / 2542

Ambito soggettivo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2177