Art. 2173 · Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare
Libro NONOTitolo ICapo IISez. IV

Art. 2173

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Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all', commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell', oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
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