Art. 217 · Collaborazione con le università
Libro PRIMOTitolo VICapo I

Art. 217

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Collaborazione con le università

In vigore dal 9 ott 2010
1. La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari, può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate. 2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà, di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-217