Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. IV
Art. 2161
2255 / 2493Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
In vigore dal 7 lug 2017
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente:
a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3;
b) una delle ferme già previste dall' della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di età.
4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 260) che "Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2161