Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. IV
Art. 2157
2251 / 2493Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
In vigore dal 9 feb 2013
1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all', secondo le modalità ivi previste.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2157