Art. 2157 · Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
Libro NONOTitolo ICapo IISez. IV

Art. 2157

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Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

In vigore dal 9 feb 2013
1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all', secondo le modalità ivi previste.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2157