Art. 2153 · Ambito soggettivo
Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. IV

Art. 2153

2274 / 2542

Ambito soggettivo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2153