Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2152
2245 / 2493Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo
In vigore dal 27 mar 2012
1. Il comma 1-bis dell' della legge 29 marzo 2001, n. 86 è così sostituito:
<<1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui agli del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo>>.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2152