Art. 2147 · Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri
Libro NONOTitolo ICapo IISez. III

Art. 2147

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Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: <<Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato>>; b) l' è sostituito dal seguente: << - 1. I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: a) marescialli in servizio permanente; b) marescialli in ferma volontaria; c) marescialli in congedo; d) marescialli in congedo assoluto. 2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. 3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di età si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché, in quanto compatibili, l' e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.>>; c) l' è sostituito dal seguente: << - 1. I graduati e i finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. 2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. 4. L' della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato. 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni <<militare di truppa>> e <<servizio continuativo>> riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di <<personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri>> e <<servizio permanente>>.>>; d) l' è sostituito dal seguente: << - 1. Il militare in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. 2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni. 3. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti a interruzioni del servizio. 4. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati. 5. L' della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato.>>; e) l' è sostituito dal seguente: << - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura. 7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. 8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all' della legge 5 maggio 1976, n. 187. 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero. 10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio. 11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio. 12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato. 13. Gli della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.>>; f) l' è sostituito dal seguente: << - 1. Al primo comma dell' della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole <<scarso rendimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore>>. 2. Alla lettera b) dell' della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<anche se cessi dal servizio per perdita del grado>>.>>; g) l', comma 2, è sostituito dal seguente: << - 2. Gli appuntati e finanzieri tre mesi prima del compimento del 60° anno di età possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria delle riserva.>>; h) l' è sostituito dal seguente: << - 1. Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e, in quanto compatibili, al codice dell'ordinamento militare.>>.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2147