Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2143 bis
2246 / 2493Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza
In vigore dal 7 lug 2017
1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2143-bis