Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2141
2234 / 2493Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza
In vigore dal 7 lug 2017
1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2141