Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2137
2230 / 2493Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio può, entro un anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. L'ispettore o il sovrintendente che sia cessato dal servizio permanente a domanda o d'autorità non può fare domanda di impiego civile.
4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile l'ispettore o il sovrintendente che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che sia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della Guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuati gli organi competenti ad accertare l'idoneità e la meritevolezza dell'ispettore o del sovrintendente a conseguire l'impiego civile.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2137