Libro OTTAVO›Titolo III›Capo I
Art. 2111
2203 / 2493Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione di coloro che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche coloro che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall' ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell', comma 3.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti coloro che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all', comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all', comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dal presente titolo. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano a coloro che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell', comma 3.
8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l'arruolamento e alla rinuncia allo status di obiettori di coscienza, si applica l'.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2111