Art. 2100 · Istanza
Libro OTTAVOTitolo IIICapo I

Art. 2100

2192 / 2493

Istanza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione del servizio civile al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e contiene espressa menzione dei motivi di cui all' nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'. 2. Con la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. 3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2100