Art. 2087 · Decorrenza della prescrizione per taluni delitti
Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. II

Art. 2087

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Decorrenza della prescrizione per taluni delitti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i delitti di cui agli , la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2087