Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2087
2179 / 2493Decorrenza della prescrizione per taluni delitti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i delitti di cui agli , la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2087