Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2083
2175 / 2493Pene per il favoreggiatore del renitente
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.
2. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, è punito con la reclusione da un mese a un anno.
3. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124,00.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2083