Art. 2077 · Fraudolenta sostituzione di persona
Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. II

Art. 2077

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Fraudolenta sostituzione di persona

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all' del codice penale, se commesso al fine di sottrarre sè o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2077