Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2075
2167 / 2493Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2075