Art. 2074 · Sottrazione alla leva
Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. II

Art. 2074

2166 / 2493

Sottrazione alla leva

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, essendo soggetto alla leva, ed essendo stato omesso nella formazione delle liste della sua classe, non si presenta spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2074