Art. 2070 · Congedo assoluto
Libro OTTAVOTitolo IICapo VIISez. III

Art. 2070

2162 / 2493

Congedo assoluto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2070