Art. 2070 · Congedo assoluto
Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VII›Sez. III

Art. 2070

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Congedo assoluto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2070