Art. 207 · Attività in materia di vaccinazioni
Libro PRIMOTitolo VCapo IIISez. IV

Art. 207

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Attività in materia di vaccinazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attività di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano: a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo; b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtù del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-207