Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VII›Sez. I
Art. 2065
2157 / 2493Chiamata di controllo della forza in congedo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa può ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo, dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.
2. I militari di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali chiamate, attenendosi alle modalità indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità, sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio.
3. Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una località diversa da quella di residenza, il militare ha diritto al viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2065