Art. 2064 · Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati
Libro OTTAVOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 2064

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Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorità fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2064