Art. 206 · Servizio per le emergenze di salute pubblica
Libro PRIMOTitolo VCapo IIISez. IV

Art. 206

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Servizio per le emergenze di salute pubblica

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli organi della Sanità militare collaborano, nell'ambito dell'attività di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con: a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell', del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell' del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-206