Art. 2059 · Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato
Libro OTTAVOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 2059

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Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea. 2. I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo. 3. Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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