Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VII›Sez. I
Art. 2058
2150 / 2493Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri
In vigore dal 9 ott 2010
1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorità suddetta.
2. I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella località manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato più vicino, oppure direttamente all'organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti.
3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza:
a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco;
b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco.
4. I Sindaci e le autorità diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonché tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2058