Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. VI
Art. 2041
2133 / 2493Militari di leva che sono amministratori locali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che sono amministratori locali ai sensi dell' del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.
2. Ai militari di cui al comma 1, deve essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, il tempo che si renda necessario per l'espletamento del mandato, nei limiti di cui all', commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in funzione della carica rivestita.
3. Ai militari di leva o richiamati che rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunità montane, può essere concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2041