Art. 2040 · Licenze
Libro OTTAVOTitolo IICapo VISez. VI

Art. 2040

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Licenze

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai militari di leva e in ferma prolungata si applica la normativa dettata dal presente codice in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi da 2 a 9 del presente articolo. 2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore, se compatibili con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale. 3. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedo della classe di appartenenza. Detti militari vengono segnalati alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero. 4. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre otto e sino a sedici ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente può essere elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo può essere elevato a venticinque giorni. 5. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente. 6. Ai militari di leva ai quali è accordata la licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a: a) un solo viaggio, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di trecento chilometri; b) cinque viaggi, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre trecento chilometri. 7. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre seicento chilometri dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni rapidi. 8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri. 9. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2040