Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. I
Art. 2026
2118 / 2493Durata della ferma di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. La durata della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza è di dieci mesi, prolungabili con decreto del Ministro della difesa se si renda necessario in considerazione delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2026