Art. 2024 · Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi
Libro OTTAVOTitolo IICapo VSez. II

Art. 2024

2116 / 2493

Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale arruolato in base all' viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi destinati a coprire le carenze organiche. 2. Al personale di cui al comma 1 vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio. 3. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dell' sono a carico dell'Amministrazione militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2024