Art. 2017 · Note definitive
Libro OTTAVOTitolo IICapo VSez. I

Art. 2017

2109 / 2493

Note definitive

In vigore dal 9 ott 2010
1. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare chiedono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Effettuata la annotazione di cui al comma 1, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra trasmettono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare la documentazione personale degli iscritti di cui al comma 1. 3. Gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, compilano in ordine alfabetico, su disposizione dell'autorità centrale, le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al comma 1 da parte degli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra. 4. Nelle note definitive sono aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2017