Libro PRIMO›Titolo V›Capo III›Sez. II
Art. 201
212 / 2493Modalità delle visite medico-legali
In vigore dal 26 feb 2014
1. Le visite medico legali di cui all' possono essere praticate:
a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;
c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purchè provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;
d) presso gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.
2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorchè si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.
3. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.
4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-201