Art. 201 · Modalità delle visite medico-legali
Libro PRIMOTitolo VCapo IIISez. II

Art. 201

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Modalità delle visite medico-legali

In vigore dal 26 feb 2014
1. Le visite medico legali di cui all' possono essere praticate: a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purchè provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali; d) presso gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile. 2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorchè si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. 3. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa. 4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-201