Art. 2007 · Congedo illimitato provvisorio
Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. IX

Art. 2007

2099 / 2493

Congedo illimitato provvisorio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi. 2. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo a riforma, rivedibilità, dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
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