Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. IX
Art. 2007
2099 / 2493Congedo illimitato provvisorio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.
2. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo a riforma, rivedibilità, dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2007