Art. 2002 · Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo
Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. VII

Art. 2002

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Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo

In vigore dal 9 ott 2010
1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera, ai sensi dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi in via di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva, che può esser concesso per la durata del servizio civile all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato. 2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare possono conseguire la dispensa. 3. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell' della legge n. 49 del 1987, o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
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