Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. VII
Art. 1998
2090 / 2493Ambito e procedimento
In vigore dal 21 mar 2013
1. I rinvii del servizio militare previsti dagli possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative a dispense, nonché relative a ritardi per motivi di studio.
Il rinvio di cui all' può essere concesso, se vi è eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all', comma 1, lettere da a) a l).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilità e l'accoglibilità e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare e della leva le istanze fondate.
3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1998