Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. VI
Art. 1995
2087 / 2493Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore
In vigore dal 9 ott 2010
1. La domanda di ritardo di cui all', comma 1, lettera a), deve essere:
a) corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a);
b) presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva.
2. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1995