Art. 1985 · Dispensa per i cittadini residenti all'estero
Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. IV

Art. 1985

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Dispensa per i cittadini residenti all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, arruolati senza visita ai sensi dell', possono essere dispensati dal presentarsi alle armi. 2. Analoga dispensa di cui al comma 1, può essere concessa a coloro che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età. 3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2. L'istanza viene tempestivamente trasmessa, a cura dell'Autorità ricevente, al Consiglio di leva nella cui circoscrizione si trova il Comune di ultima residenza in Italia del cittadino richiedente. 4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
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